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10.01 Stato al 1° gennaio 2009
Salariati che lavorano
o sono domiciliati
all’estero e i membri
della loro famiglia

Persone interessate
1 Questo promemoria offre ragguagli sull’obbligo assicurativo,
sulle possibilità di assicurarsi facoltativamente e sul diritto alle prestazioni • di salariati che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro la cui • di familiari che accompagnano il salariato all’estero.
2 Questo promemoria non è destinato alle persone impiegate
in organizzazioni internazionali od umanitarie e neppure al personale dellaConfederazione. Per queste persone valgono altre normative giuridico- assicurative. Per informazioni più dettagliate vogliate rivolgervi al Vostrodatore di lavoro.
Contributi alle assicurazioni sociali
3 I salariati che durante la loro attività all’estero sono soggetti
alle assicurazioni sociali svizzere sono tenuti per principio a versare contri-buti alle assicurazioni sociali seguenti: • assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS),• assicurazione per l’invalidità (AI),• indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di • assicurazione contro la disoccupazione (AD),• previdenza professionale (PP, 2° pilastro) (a partire da un determinato • assicurazione malattie (AMal),• assicurazione contro gli infortuni non professionali.
4 Per AVS, AI, IPG, AD e PP anche i datori di lavoro sono
tenuti a versare contributi in favore dell’assicurato. È inoltre a loro caricol’intero premio dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Per contro, il premio dell’assicurazione contro gli infortuni non professionaliè completamente a carico della persona salariata, dal cui stipendio vienedetratto. Il salariato deve corrispondere il premio dell’assicurazione malattiedirettamente alla cassa malati scelta. I datori di lavoro non vi contribuiscono.
Per gli assegni familiari, invece, i salariati non devono pagare alcun contri-buto (costituisce un’eccezione il Cantone del Vallese, dove i salariati ver-sano contributi).
5 L’AVS e l’AI considerano datori di lavoro svizzeri tutte le
imprese e le organizzazioni con sede in Svizzera tenute a versare contributiAVS/AI/IPG.
Sistema assicurativo determinante
per i salariati

6 Il fatto che una persona sia assicurata in Svizzera o all’estero
• dove svolge un’attività lucrativa (attenzione: per i salariati distaccati • dove risiede, e• quale cittadinanza ha.
Attività lucrativa e domicilio in un Paese dell’UE
Stati membri dell’UE : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia e Ungheria.
7 Cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE
• che esercitano un’attività lucrativa esclusivamente in uno Stato dell’UE sotto- stanno al sistema assicurativo di questo Stato per tutti i rami assicu rativi(v., per analogia, N. 3); • che esercitano un’attività lucrativa in diversi Stati dell’UE o che esercitano un’at- tività lucrativa in Svizzera ed in uno o più Stati dell’UE sottostanno per prin-cipio all’assicurazione dello Stato dove risiedono per tutti i rami assicurativi. 8 I salariati che non sono né di nazionalità svizzera né di
uno Stato dell’UE e che risiedono e lavorano in uno Stato dell’UE non sonoaffiliati all’AVS/AI svizzera. Attività lucrativa e domicilio in Islanda,
Liechtenstein e/o Norvegia

Tra gli Stati dell’AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) valgono le stesse normative vigenti tra la Svizzera e gli Stati dell’UE. 9 I cittadini di Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein
• che esercitano un’attività lucrativa esclusivamente in uno di questi Stati sotto- stanno al sistema assicurativo di questo Stato per tutti i rami assicu rativi(v., per analogia, N. 3) ; • che esercitano un’attività lucrativa in più di uno di questi Stati sottostanno per principio all’assicurazione dello Stato dove risiedono per tutti i rami assicurativi.
10 I salariati che non hanno la cittadinanza di uno Stato
dell’AELS e che lavorano e risiedono in Islanda, Norvegia o Liechtensteinnon sono affiliati all’AVS/AI svizzera.
Attività lucrativa e domicilio in uno Stato contraente
Sono considerati Stati contraenti gli Stati non appartenenti all’UE oall’AELS con i quali la Svizzera ha firmato una convenzione bilaterale di sicurezza sociale. Si tratta di: Australia, Canada /Quebec, Cile, Croazia,Filippine, Israele, Macedonia, ex Repubblica federale di Iugoslavia*, SanMarino, Turchia, USA.
* La convenzione è applicata ai seguenti Stati: Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro eSerbia.
Le convenzioni di sicurezza sociale non riguardano tutti i rami assicurativiindicati al N. 3.
11 I salariati di cittadinanza svizzera
• che lavorano e risiedono in uno Stato contraente sono assicurati in questo Stato ad eccezione dei salariati distaccati; • esercitanti un’attività lucrativa sia in Svizzera sia in uno Stato contraente sono di regola assicurati in entrambi gli Stati in rapporto al reddito cherealizzano.
La stessa normativa vale per coloro che esercitano un’attività lucrativa inSvizzera e/o in uno Stato contraente ed hanno la cittadinanza di quest’ultimo.
12 I salariati che non hanno né la cittadinanza svizzera né
quella di uno Stato contraente e• che lavorano e risiedono in uno Stato contraente sono assicurati in • che lavorano sia in Svizzera sia in uno Stato contraente sono assicurati in entrambi gli Stati. In Svizzera sono tenuti a versare contributi sul redditoche vi hanno realizzato.
Attività lucrativa e domicilio in Stati non
appartenenti all’UE o all’AELS e non contraenti

13 I salariati che non lavorano e non risiedono né in uno Stato
dell’UE né in uno degli Stati dell’AELS – Islanda, Liechtenstein e Norvegia –né in uno degli Stati contraenti elencati sopra non sono affiliati all’AVS/AI/IPG, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il loro caso non rientraneppure nelle competenze di altre assicurazioni sociali svizzere.
Eccezioni
I salariati di cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’UE che sono assicuratisecondo il diritto svizzero e che vengono distaccati temporaneamente inuno Stato dell’UE dal loro datore di lavoro rimangono soggetti alle assicura-zioni svizzere (v. N. 3). Un datore di lavoro che desideri distaccare una per-sona per al massimo 12 mesi trasmette una richiesta di rilascio di un certifi-cato di distacco alla sua cassa di compensazione AVS. Se le condizioninecessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione AVSemette il formulario E 101 e lo consegna al datore di lavoro, che lo trasmet-terà a sua volta al salariato interessato. Se si prevede che il periodo diattività all’estero, contro qualsiasi aspettativa, sarà superiore a 12 mesi, ildatore di lavoro può inoltrare una richiesta di proroga di al massimo un annoall’istituzione competente dello Stato in cui il salariato verrà distaccato.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può accordare ulteriori prolun-gamenti previa consultazione dell’autorità estera competente. 14 La stessa procedura vale per le persone salariate di nazio-
nalità svizzera o cittadine di uno Stato dell’AELS – Islanda, Liechtenstein oNorvegia – distaccate in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.
15 I salariati che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell’UE
o dell’AELS, ma che sono assicurati secondo il diritto svizzero e provvisoria-
mente distaccati in uno Stato membro dell’UE* o dell’AELS** daI loro
datore di lavoro rimangono soggetti alle assicurazioni svizzere toccate dalla
convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato interessato nonché
alle assicurazioni svizzere contro le malattie e gli infortuni. Per ottenere
l’esenzione dall’assicurazione estera bisogna presentarle un certificato di
distacco (da unire al formulario previsto dalla convenzione, disponibile
presso le casse di compensazione). Il mantenimento dell’assicurazione è
valido per la durata fissata nella convenzione (di solito di 24 mesi) e, se
richiesto, può venire prorogato mediante accordo tra l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali e la competente autorità estera.
La stessa procedura vale anche per persone che non hanno la cittadinanza
di uno degli Stati dell’AELS, ma che sono assicurate secondo il diritto svizzero
e che sono state temporaneamente distaccate nel Liechtenstein o in
Norvegia da un’impresa con sede in Svizzera.
*Convenzioni bilaterali sono concluse con gli Stati membri seguenti dell’UE: Austria, Belgio,Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Itatia,Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Republica Ceca, Slovacchia, Slovacchia, Slovenia,Spagna, Svezia, Ungheria** Convenzioni bilaterali sono concluse con gli Stati membri seguenti dell’AELS: Liechtensteine Norvegia.
I salariati che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell’UE o dell’AELS,ma sono assicurati secondo il diritto svizzero e vengono distaccati daldatore di lavoro in Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania o a Malta, a certe condizioni, possono restare assicurati secondo il diritto svizzero. Non sono tuttavia esentati dal versamento dei contributi alle assicurazioni sociali dello Stato in cui sono distaccati.
16 A prescindere dalla loro cittadinanza, i salariati assicurati in
Svizzera e distaccati dal proprio datore di lavoro in uno Stato contraente,
non appartenente né all’UE né all’AELS
, rimangono assoggettati alle
assicurazioni sociali svizzere toccate dalla convenzione di sicurezza sociale
interessata nonché alle assicurazioni svizzere contro le malattie e gli infor-
tuni. Per ottenere l’esenzione dall’assicurazione estera bisogna presentarle
un certificato di distacco (da unire al formulario previsto dalla convenzione,
disponibile presso le casse di compensazione). Il mantenimento dell’assicu-
razione è valido per la durata fissata nella convenzione (di solito di 24 mesi)
e, se richiesto, può venire prorogato mediante accordo tra l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali e la competente autorità estera.
Distacchi
• Le disposizioni per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG delle persone
esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera valgono anche per i salariatidistaccati da datori di lavoro svizzeri (lo stesso dicasi, a seconda delPaese interessato, per l’AINF). In caso di distacco in un Paese dell’UEo in un Paese dell’AELS, il calcolo si riferisce sempre anche all’AD,all’AINF e, per principio, agli assegni familiari.
• L’obbligo contributivo del datore di lavoro svizzero si riferisce al salario complessivo versato in Svizzera e all’estero. La persona distaccata nonè quindi obbligata a versare contributi all’assicurazione sociale delloStato in cui soggiorna, nella misura in cui il ramo assicurativo interes-sato rientra nella convenzione in questione. • Come in Svizzera, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono dedotti dal salario. I premi per l’assicurazionemalattie vanno versati direttamente alla cassa malati competente.
• Nel caso in cui alla fine del periodo di distaccamento il salariato non tornasse a lavorare in Svizzera per il suo datore di lavoro, egli vieneassoggettato all’assicurazione sociale del Paese in cui lavora.
17 Particolari disposizioni valgono per il personale appartenente
ad imprese internazionali di trasporto ferroviario, stradale ed aereo, cosìcome per i marinai e per il personale di aziende situate sulla linea di confinetra la Svizzera e un Paese limitrofo. Ulteriori informazioni sono disponibilipresso le casse di compensazione.
Diritto alle prestazioni per salariati
18 Le rendite vengono calcolate secondo
• gli anni contributivi computabili,• il reddito da attività lucrativa,• gli assegni per compiti educativi o assistenziali.
19 I cittadini svizzeri che durante la loro attività all’estero non
• si vedranno computate le lacune contributive eventualmente createsi in relazione agli anni di contribuzione mancanti (v. possibilità dell’assicurazionefacoltativa, N. 36-39); a seconda dei casi verrà quindi corrisposta solouna rendita parziale; • avranno diritto ad una rendita al raggiungimento dell’età pensionabile solo se potranno dimostrare una durata contributiva di almeno un anno; • avranno diritto ad una rendita in caso d’invalidità solo se potranno dimo- strare una durata contributiva di almeno tre anni. Dopo un anno di contri-buti nell’AVS/AI, periodi di assicurazione in uno Stato membro dell’UE odell’AELS sono presi in considerazione per i cittadini della Svizzera, di unoStato membro dell’UE o dell’AELS.
Previdenza professionale (v. N. 40-45)Assicurazione malattie (v. N. 46-47)Assicurazione contro gli infortuni (v. N. 48-49)Assegni familiari (v. N. 50)Assicurazione contro la disoccupazione (v. N. 51-53) Ripercussioni sugli altri componenti
della famiglia

20 I coniugi di persone che lavorano e risiedono all’estero, e
che non esercitano un’attività lucrativa, non sono affiliati all’AVS/AI ameno che• il coniuge non sia stato distaccato da un datore di lavoro svizzero in uno dei Paesi seguenti: Australia, Austria*, Bulgaria, Canada /Quebec, Cile,Cipro*, Croazia, Danimarca*, Filippine, Irlanda*, Islanda**, Liechtenstein,Macedonia, Norvegia, Portogallo*, Repubblica Ceca*, Slovacchia*,Slovenia*, Ungheria* o USA. In caso di distacco in un altro Stato dell’UEo in uno Stato contraente, gli interessati hanno la possibilità, a determi-nate condizioni, di aderire all’assicurazione obbligatoria.
* Solo i familiari di cittadini di uno Stato terzo.
** Solo i familiari di cittadini di uno Stato AELS.
21 Per il calcolo delle rendite valgono i N. 18 e 19.
22 Chiunque sia sposato con una persona assicurata ottiene,
in caso di decesso del coniuge, il diritto ad una rendita per vedovi o vedove.
Questa prestazione è calcolata unicamente in base agli anni contributivi eal reddito da attività lucrativa della persona deceduta.
23 I figli minorenni di persone che lavorano e risiedono all’estero
hanno diritto alle prestazioni AVS/AI. Le assicurazioni sociali svizzere competenti possono p. es. concedere prov-vedimenti d’integrazione e finanziarne l’applicazione all’estero, quando leprobabilità di successo e la situazione personale della persona interessatalo giustifichino. Il diritto ai provvedimenti d’integrazione si estingue con lafine dell’affiliazione dei genitori.
In caso di trasferimento in uno Stato non appartenente all’UE o all’AELSsi consiglia di assicurare facoltativamente i figli di più di 5 anni (v. N. 36).
Questa formalità permette di raggiungere il numero di anni assicurativinecessario affinché, più tardi, i figli esercitanti un’attività lucrativa possanopagare i contributi AVS/AI/IPG a partire dal 1° gennaio successivo alcompimento dei 17 anni e quelli senza attività lucrativa dopo il compimentodei 20 anni.
Assicurazione malattie
24 I familiari di una persona distaccata all’estero da un datore
di lavoro svizzero continuano ad essere affiliati all’assicurazione malattiesvizzera insieme al loro congiunto. Se queste persone sono assicurateobbligatoriamente anche all’estero possono, a determinate condizioni edietro richiesta, essere esentate dall’assicurazione svizzera. Ulteriori infor-mazioni possono essere richieste alla cassa malati.
Previdenza professionale (v. N. 40-45)Assicurazione malattie (v. N. 46-47)Assicurazione contro gli infortuni (v. N. 48-49)Assegni familiari (v. N. 50) Ulteriori informazioni
25 Le pubblicazioni Sicurezza sociale in Svizzera — Lasciare la
Svizzera per uno Stato dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europeadi libero scambio (AELS) offrono ulteriori informazioni alle persone chehanno la cittadinanza di uno Stato dell’UE, di uno Stato dell’AELS o di unodegli Staticontraenti indicati sopra (v. N. 6, 9 e 10). Sono disponibli sul sitoInternet delle istituzioni AVS/AI all’indirizzo www.avs-ai.info.
26 Il promemoria 10.03 Cittadini degli Stati con i quali la Sviz-
zera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale offre ulterioriinformazioni alle persone che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell’UE,di uno Stato dell’AELS o di uno degli Stati contraenti indicati sopra.
Adesione all’AVS/AI obbligatoria
o mantenimento della stessa

27 Le persone esercitanti un’attività lucrativa all’estero ed i
loro familiari non sono per principio affiliati all’AVS/AI svizzera obbligatoria.
A determinate condizioni possono però aderirvi volontariamente.
Mantenimento dell’assicurazione obbligatoria
per salariati

28 Le persone che lavorano all’estero per conto di un datore
di lavoro svizzero e vengono da esso remunerate possono, alle condizioniindicate al N. 29, continuare ad aderire all’AVS/AI/IPG e all’assicurazionecontro la disoccupazione.
29 La nazionalità o il luogo di lavoro della persona interessata
non sono rilevanti; vanno tuttavia rispettate le tre condizioni seguenti: • Versamento del salario da un datore di lavoro in Svizzera: il salario dev’es- sere corrisposto da un datore di lavoro con sede in Svizzera. I salariati chericevono solo una parte del loro salario da un datore di lavoro svizzeropossono continuare ad aderire all’assicurazione obbligatoria solo se il lorodatore di lavoro paga anche i contributi sul salario corrisposto dall’im-presa estera.
• Assoggettamento per 5 anni consecutivi: per poter mantenere l’assicura- zione il salariato dev’essere stato assicurato obbligatoriamente o facolta-tivamente all’AVS/AI svizzera per almeno 5 anni consecutivi. Questoimmediatamente prima dell’inizio dell’attività all’estero o dopo la fine delperiodo di distacco. Non è però necessario che la persona interessataabbia versato contributi durante questo periodo. Se non lo ha fatto permotivi legati all’età o allo stato civile, gli anni di domicilio in Svizzera sonoconsiderati anni contributivi. Per poter permettere di mantenere l’assicu-razione durante un’attività esercitata in uno Stato dell’UE i periodi di assi-curazione compiuti da cittadini svizzeri o dell’UE in Stati dell’UE sonopresi in considerazione nella verifica del periodo assicurativo minimo di 5 anni. Lo stesso vale quanto al mantenimento della copertura assicura-tiva da parte di persone aventi la cittadinanza di un Paese dell’AELSattive in Islanda, Liechtenstein o Norvegia.
• Accordo del salariato e del datore di lavoro: l’assicurazione obbligatoria può essere mantenuta solo su richiesta scritta, firmata dal salariato e daldatore di lavoro ed indirizzata alla cassa di compensazione del datore dilavoro. Il datore di lavoro non è comunque tenuto a dare il proprio con-senso. La richiesta dev’essere inoltrata al più tardi entro 6 mesi dal giornoin cui il salariato ha adempiuto alle condizioni necessarie per il manteni-mento dell’assicurazione obbligatoria. Scaduto questo termine non è piùpossibile mantenere l’assicurazione.
30 Il salario determinante ai fini del calcolo dei contributi
AVS/AI/IPG comprende sia gli stipendi versati dall’azienda svizzera siaquelli eventualmente versati da imprese estere, a condizione che venganocorrisposti attraverso un datore di lavoro svizzero. Ai fini del calcolo dei contributi, gli stipendi corrisposti in valuta estera (o parti di essi) dovrannoessere convertiti in fondi svizzeri.
Assicurazione AVS/AI obbligatoria:
adesione o mantenimento da parte dei familiari

31 I coniugi di persone affiliate all’AVS/AI svizzera che lavorano
all’estero possono aderire all’AVS/AI/IPG obbligatoria solo se non eserci-tano un’attività lucrativa.
32 La nazionalità o il luogo di soggiorno non sono rilevanti;
tuttavia la stessa possibilità non è data ai coniugi dei frontalieri. L’adesionenon presuppone alcun periodo assicurativo precedente in Svizzera.
33 Coloro che sposano all’estero una persona salariata affiliata
all’AVS/AI/IPG possono aderire all’assicurazione.
34 Una persona senza attività lucrativa è esonerata dall’obbligo
contributivo se il coniuge esercitante un’attività lucrativa versa più deldoppio del contributo minimo.
35 La richiesta per il mantenimento dell’assicurazione va
inoltrata per iscritto alla cassa di compensazione del coniuge esercitanteun’attività lucrativa. Se la richiesta viene inoltrata entro 6 mesi dal giorno incui il coniuge senza attività lucrativa ha adempiuto alle condizioni necessarieper poter aderire all’assicurazione, questa viene mantenuta senza interruzioni.
Se la richiesta non viene inoltrata entro questa scadenza, l’assicurazioneriprende a decorrere dal primo giorno del mese seguente la richiesta.
Assicurazione AVS/AI facoltativa
36 Persone aventi la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’UE
o dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia possono aderire all’assicu-razione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità se • non risiedono né in un Paese dell’UE, né in Islanda, né nel Liechtenstein, • sono state affiliate ininterrottamente almeno 5 anni all’assicurazione 37 La richiesta di adesione all’assicurazione facoltativa
dev’essere inoltrata alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata,consolato) o alla Cassa svizzera di compensazione al più tardi un annodopo l’uscita dall’assicurazione obbligatoria.
38 Per i salariati il tasso di contribuzione si situa al 9,8% del
reddito. Persone senza attività lucrativa versano contributi varianti da 892 a9800 franchi, a dipendenza della sostanza e del reddito conseguito sottoforma di rendite.
39 Le prestazioni dell’AVS e dell’AI facoltative sono le stesse
Per i coniugi di salariati che soddisfano sia le condizioni per la prorogadell’assicurazione obbligatoria o per l’adesione alla stessa da parte difamiliari secondo i N. 31-33, sia quelle per l’assicurazione facoltativasecondo il N. 36, quest’ultima risulta più vantaggiosa in quanto puòessere conclusa indipendentemente dallo stato civile. Questa coperturaassicurativa resta valida anche dopo un divorzio o il decesso del coniuge. Previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(previdenza professionale)

40 La previdenza professionale in Svizzera fa parte del cosid-
• l’AVS e l’AI formano, insieme alle prestazioni complementari (PC), il 1° pilastro, che ha lo scopo di coprire adeguatamente il fabbisogno vitaleed è obbligatorio; • il 2° pilastro è costituito dalla previdenza professionale (cassa pensioni) e ha lo scopo di garantire all’assicurato o al superstite lo stesso standard divita che aveva prima che si verificasse il caso d’assicurazione (vecchiaia, decesso, invalidità). Per le persone esercitanti un’attività lucrativa con un reddito superiore a 20 520 franchi è anch’essa obbligatoria; • il 3° pilastro, infine, cioè la previdenza privata (risparmi individuali, assicu- razioni private), completa gli altri due ed è facoltativo.
41 Le persone soggette alla previdenza professionale hanno
• a una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile (o prima, secondo il regolamento della cassa pensioni); • a una rendita d’invalidità, se sono invalide almeno al 40% e se sono assi- curate al momento dell’insorgenza della causa dell’invalidità (i regolamentidegli istituti di previdenza possono prevedere disposizioni più favorevoli); • a prestazioni per i superstiti (vedove, vedovi e figli) in caso di decesso • alla prestazione d’uscita (= prestazione di libero passaggio), se si lascia la cassa pensioni del datore di lavoro prima che si verifichi uno dei tre casiassicurati summenzionati.
42 In generale, all’uscita dalla cassa pensioni (che di norma
coincide con la fine del rapporto lavorativo) la prestazione d’uscita è versatasu un conto o su una polizza di libero passaggio.
43 Gli assicurati che abbandonano definitivamente la Svizzera
possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita.
Richieste in tal senso devono essere inoltrate alla cassa pensioni dell’ultimodatore di lavoro.
Dal 1° giugno 2007, il pagamento della prestazione di uscita non è più pos-sibile quando l’assicurato lascia la Svizzera ed è assicurato obbligatoria-mente in uno Stato dell’UE per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità. Tutta-via, la parte sovraobbligatoria della prestazione d’uscita può continuare adessere pagata su richiesta della persona assicurata. Sulla base della revi-sione dell’accordo AELS, la stessa normativa vige per le persone che si tra-sferiscono in Islanda o in Norvegia. L’importo va versato su un conto o suuna polizza di libero passaggio vincolati. La prestazione di libero passaggiodelle persone che si trasferiscono nel Liechtenstein verrà corrisposta all’istituto di previdenza del datore di lavoro del Liechtenstein. In questocaso non è possibile eseguire il versamento in contanti.
Gli istituti di previdenza e il Fondo di garanzia LPP di Berna possono fornireulteriori informazioni al riguardo.
44 Gli assicurati devono rivolgersi alla cassa pensioni del loro
ultimo datore di lavoro. È perciò molto importante che conservino tutti i certificati d’assicurazione del secondo pilastro di cui sono in possesso.
45 Se un assicurato lascia la Svizzera senza comunicare alla
cassa pensioni dove versare la prestazione d’uscita o senza aver ricevutoun pagamento in contanti, la cassa pensioni è tenuta a versare l’importoall’istituto collettore al più tardi 2 anni dopo che l’assicurato ha lasciato lacassa stessa.
Assicurazione malattie
46 Chi rimane affiliato all’assicurazione svizzera contro le
malattie durante la sua attività all’estero (in particolare i salariati distaccati)è coperto per le cure resesi necessarie all’estero in seguito a malattia. I costi delle cure ricevute all’estero vanno fatturati alla cassa malati svizzera,che rimborsa al massimo il doppio dei costi che verrebbero rifusi in Svizzeraper le stesse cure. Lo stesso vale per i congiunti di persone distaccate all’estero da parte di un datore di lavoro svizzero.
Eccezioni
Nel quadro dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, i cittadini svizzeri o di un Paese dell’UE affiliati all’assicurazione malattie svizzera chesoggiornano in uno Stato membro dell’UE hanno diritto alle cure medichenecessarie tenuto conto della durata del soggiorno e della natura delle pre-stazioni. Allo scopo devono presentare ai fornitori di prestazioni la tesseraeuropea d’assicurazione malattia o il relativo certificato di sostituzione (chepossono essere richiesti presso le casse malati svizzere). In taluni casi ilcompetente assicuratore estero imputa i costi all’omologo svizzero, in altril’assicurato deve provvedere direttamente al pagamento ed è rimborsato inun secondo tempo. Per i cittadini d’altri Stati un disciplinamento analogo èapplicable in caso di malattia in Germania.
47 Le stesse normative vigenti tra la Svizzera e gli Stati
dell’UE valgono per le persone di cittadinanza svizzera o di uno degli Stati dell’AELS che vengono distaccate in Islanda, Liechtenstein o Norvegia eper i loro congiunti.
Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi alle casse malati o all’Istituzionecomune LAMal di Soletta.
Assicurazione contro gli infortuni
professionali e non professionali e
contro le malattie professionali

48 Chi rimane affiliato all’assicurazione svizzera contro gli infor-
tuni durante un’attività all’estero è coperto per le cure resesi necessarie inseguito a infortunio o malattia professionale incorsi al di fuori della Svizzera.
L’assicurazione contro gli infortuni rimborsa i costi fino ad un importo duevolte maggiore di quello che verrebbe rifuso se le cure fossero state prodi-gate in Svizzera.
Eccezioni
In Islanda e Norvegia, negli Stati dell’UE e nella maggioranza degli Stati con-traenti, il ruolo dell’assicuratore svizzero viene assunto da un’assicurazioneestera (un assicuratore-malattie o un assicuratore contro gli infortuni,secondo il Paese e il genere dell’infortunio). I costi del trattamento verranno quindi fatturati all’assicuratore svizzero. Gli infortuni occorsi nel Liechtensteinvengono trattati direttamente dall’assicuratore svizzero. Ulteriori informazionipossono essere richieste agli assicuratori contro gli infortuni.
Infortuni non professionali occorsi
a congiunti accompagnatori

49 Persone non esercitanti un’attività lucrativa non sono affiliate
all’assicurazione svizzera contro gli infortuni. Queste sono tenute a garantirsila copertura contro gli infortuni attraverso l’assicurazione malattie.
Assegni familiari
50 In linea di principio gli assegni familiari versati in caso di
distacco in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o in uno Stato contraenterimangono invariati rispetto a quanto si riceverebbe in Svizzera. Nel caso diun distacco all’estero (al di fuori del territorio dell’UE/AELS o di uno Statocontraente), gli assegni familiari sono esportabili ma il loro importo è adat-tato al potere d’acquisto del Paese di residenza. Ulteriori informazioni pos-sono essere richieste alle casse di compensazione per gli assegni familiari.
Assicurazione contro la disoccupazione
51 I salariati che durante la loro attività fuori dalla Svizzera
hanno versato contributi all’assicurazione contro la disoccupazione, al lororitorno hanno diritto all’indennità di disoccupazione a prescindere dalla loronazionalità, a condizione tuttavia che si stabiliscano in Svizzera, s’iscrivanoall’ufficio regionale di collocamento (URC) e si mettano a disposizione diquest’ultimo.
52 Nel caso in cui durante il soggiorno all’estero non venisse
versato alcun contributo all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione,i cittadini svizzeri e stranieri con permesso di dimora, di ritorno in Svizzeradopo un soggiorno di più di un anno in un Paese non appartenente néall’UE né all’AELS, sono esonerati dall’obbligo contributivo se sono in gradodi dimostrare di avere esercitato all’estero un’attività lucrativa dipendente diuna durata corrispondente al periodo di contribuzione minimo previsto dallalegge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
53 I salariati di cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’UE
che hanno versato contributi all’assicurazione di uno Stato membro dell’UEdevono richiedere l’indennità di disoccupazione nello stesso Stato. Per almassimo 3 mesi possono tuttavia cercare un posto di lavoro in Svizzera,continuando a percepire le prestazioni dell’assicurazione dell’ultimo Stato in cui sono stati attivi professionalmente. La stessa normativa è applicabilead Islanda e Norvegia.
Chi cerca lavoro nel Liechtenstein, continua a dover adempiere le prescri-zioni di controllo in Svizzera e viene pagato dalla cassa di disoccupazionesvizzera. Lo stesso vale nel caso opposto, vale a dire qualora una personaavente diritto alle prestazioni in Liechtenstein cercasse lavoro in Svizzera. In tal caso vanno adempiute le prescrizioni di controllo del Liechtenstein,che è competente per il pagamento delle prestazioni.
Indennità di maternità
54 Per aver diritto all’indennità di maternità una donna, sala-
riata o indipendente, deve per principio essere stata soggetta all’assicura-zione obbligatoria ai sensi della legge sull’AVS durante i 9 mesi precedentila nascita del bambino ed avere esercitato un’attività lucrativa per almeno 5 mesi nello stesso periodo. Il calcolo tiene conto dei periodi d’attività od’assicurazione compiuti in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
Il diritto alle prestazioni nasce il giorno del parto e si estingue al più tardidopo 14 settimane o alla ripresa dell’attività lucrativa.
L’indennità di maternità ammonta all’80% del reddito medio conseguitoprima del parto, ma non può superare i 196 franchi al giorno. Va richiestaalla cassa di compensazione competente. Per le madri domiciliate all’esteroche non sono più soggette all’assicurazione obbligatoria ai sensi della leggesull’AVS è competente la Cassa svizzera di compensazione.
Legge sull’unione domestica registrata
55 In questo promemoria, i termini relativi allo stato civile
• matrimonio: unione domestica registrata,• divorzio: scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata,• vedovo/a: partner registrato superstite.
Chiarimenti ed altre informazioni
56 Per informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensa-
zione o alle loro agenzie. La lista di tutte le casse di compensazione figurasulle ultime pagine degli elenchi telefonici o su Internet all’indirizzohttp://www.ahv-iv.info/andere/00150/index.html?lang=it.
57 Le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di
lavoro svizzero sono pregate di rivolgersi alla cassa di compensazione AVSdel datore di lavoro.
58 Informazioni relative all’assicurazione obbligatoria per gli
Svizzeri all’estero sono disponibili presso • la Cassa svizzera di compensazione, avenue Ed.-Vaucher 18, • le ambasciate svizzere,• i consolati generalie i consolati.
59 Informazioni relative a prestazioni d’uscita inutilizzate possono
essere richieste alle casse pensioni. Per informazioni concernenti la proce-dura per far valere eventuali diritti, gli assicurati possono rivolgersi, oltre chealle casse pensioni, ad un ufficio centrale al seguente indirizzo: Ufficio centrale 2° pilastroCasella postale 1023CH-3000 Berna 14Tel. ++41 (0)31 380 79 75E-mail info@zentralstelle.chwww.sfbvg.ch 60 Per informazioni concernenti l’AD vogliate rivolgervi a:
seco – Direzione del lavoroMercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazioneEffingerstrasse 31CH-3003 BernaTel. ++41 (0)31 322 00 91www.seco.admin.ch Ulteriori informazioni sull’assicurazione contro la disoccupazione sonodisponibili su Internet alla pagina www.area-lavoro.ch.
61 Questo promemoria presenta solo una panoramica riassun-
tiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le dispo-sizioni legali in vigore.
Tabella riassuntiva
Cittadini/e svizzeri/e residenti all’estero
La persona è affiliata all’AVS?
Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Luogo di lavoro
risiede e la sede del datore di lavoro si trovain Svizzera.
No, salvo se non lavora nello Stato doverisiede e la sede del datore di lavoro si trovain Svizzera.
Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Cittadini/e di uno Stato UE residenti all’estero
La persona è affiliata all’AVS?
Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Luogo di lavoro
No, salvo se non lavora nello Stato dove risiede e la sede del datore di lavoro si trova in Svizzera.
Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Cittadini/e di uno Stato AELS (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia) residenti all’estero

La persona è affiliata all’AVS?
Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Luogo di lavoro
No, salvo se non lavora nello Stato dove risiede e la sede del datore di lavoro si trova in Svizzera.
Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Cittadini/e di uno Stato non contraente
residenti all’estero

La persona è affiliata all’AVS?
Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Luogo di lavoro
Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Ristampa dicembre 2009. Riproduzione parziale autorizzata a condizionedi citarne la fonte. Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazioneAVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 10.01/i.
È disponibile anche su Internet all’indirizzo www.avs-ai.info.

Source: http://www.ak105.ch/it/media/download_gallery/10.01i_1.2009.pdf

Microsoft word - service level agreement - supplement testing

Service Level Agreement: Nutritional Supplements HFL Sport Science will provide the following services in accordance with the terms and conditions set out in the Master Services Agreement (or Informed-Sport / Informed-Choice License Agreements) agreed by both parties. Technical Description of Service Each sample is extracted and tested using GCMS or LCMS for the presence of substances detailed w

杜良伟-修改.doc

Liangwei DU Ph. D., Associate Professor, Analytical Chemistry School of Chemistry and Chemical Engineering, Guangxi University Tel: 86-771-3236374; Fax: 86-771-3233718 Email: RESUME 2002, Zhengzhou University, B Sc. 2008, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Ph. D. 2008–2011, School of Life Science and Technology, Guangxi University, Pos

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